Art. 8.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede a dare attuazione ai princìpi e ai criteri dello statuto degli insegnanti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.